Statuto
Nasce in data 4/03/2006 l'associazione "Orizzonte Cultura"
ATTO COSTITUTIVO
Statuto dell’Associazione “Orizzonte Cultura”
Art. 1 – Denominazione
E' costituita l'associazione denominata "Orizzonte Cultura ", in seguito chiamata per brevità "associazione".
L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale".
L'associazione è disciplinata, oltre che dalla legge 383/2000, dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede legale in Quarrata, Via Galilei n.17, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 3 – Scopi
L'associazione svolge attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi ed ha per scopo ed oggetto sociale quello di promuovere la diffusione della cultura in ognuna delle sue forme: la cultura delle arti, dello sport e del vivere civile.
L'associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, sviluppa le seguenti attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale:
- mostre, convegni, dibattiti, corsi e concorsi;
- video-proiezioni, concerti e gite culturali;
- iniziative culturali, ricreative e sportive.
Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 4 – Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi come soci i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di cui siano state accuratamente vagliate dal Consiglio Direttivo le motivazioni e l’interesse ad aderire all’Associazione.
I Soci si dividono in:
- SOCI FONDATORI
- SOCI ONORARI
- SOCI ARTISTI
- SOCI ORDINARI
- SOCI SIMPATIZZANTI
Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e coloro che sono ammessi con detta qualifica dal Consiglio Direttivo.
Soci Onorari sono quelle personalità che, per i loro meriti ed il loro interesse verso finalità inerenti l’Associazione, sono ritenute dal Consiglio Direttivo, degne di tale nomina.
Soci Artisti sono coloro che desiderino esporre il frutto del proprio estro creativo in seno alle iniziative promosse dall’Associazione.
Soci Ordinari sono coloro che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo con tale qualifica perché presteranno attivamente la loro opera all’interno dell’Associazione, contribuendo al raggiungimento dello scopo associativo.
Soci Simpatizzanti sono coloro che desiderino partecipare alle attività ed iniziative promosse dall’Associazione e vogliano usufruire delle medesime.
Art. 5 – Dritti e doveri dei soci
Ogni socio ha il diritto:
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Ogni socio è obbligato:
- ad osservare le norme ed i principi della legge 383/2000, le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea dei Soci
b) Consiglio Direttivo
c) Presidente del Consiglio Direttivo
d) Vice Presidente del Consiglio Direttivo
Art. 7 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.
I Soci Simpatizzanti e i Soci Artisti partecipano all’Assemblea solo con voto consultivo e mai deliberativo; conseguentemente la loro presenza non influisce sul numero legale per deliberare.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata od altro mezzo idoneo a comprovare il ricevimento da parte del destinatario (e-mail avviso di ricevimento – lettera a mano con firma – fax) contenente l’Ordine del giorno e la data di eventuale seconda convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima, inviata a tutti i Soci Fondatori ed Ordinari, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, e comunicata ai Soci Onorari, Artisti e Simpatizzanti mediante affissione della convocazione nei locali della Sede Sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la maggioranza dei soci e delibera con maggioranza semplice di tutti i Soci aventi diritto al voto. E’ validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina il Consiglio Direttivo, approva il bilancio e delibera su tutti i fatti e gli atti dell’Associazione tranne che su quelli demandati al Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, da scegliersi esclusivamente tra i Soci Fondatori. Dura in carica fino a revoca del mandato o dimissioni. Ad esso spettano tutti i poteri dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio deve convocare l’Assemblea almeno una volta l’anno entro i sei mesi dalla data di chiusura del bilancio sociale per procedere alla discussione dello stesso. Il Consiglio approva le ammissioni dei nuovi soci e delibera in merito alle loro dimissioni.
Delibera a maggioranza assoluta in relazione ad eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti di tutte le categorie di Soci, nonché delibera in merito all’espulsione dei Soci che:
- non siano in regola con il versamento delle quote sociali;
- contravvengano ai dettami del presente Statuto o dell’eventuale Regolamento interno che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo;
- danneggino l’Associazione con fatti o atti lesivi all’immagine della stessa o comunque lesivi al raggiungimento dello scopo sociale;
- fomentino dissidi tra i Soci.
Sulla base delle risultanze economiche dell’esercizio precedente ed in considerazione delle spese preventivate per attuare le attività stabilite per l’esercizio successivo, spetta al Consiglio Direttivo determinare ogni anno, entro la data di approvazione del bilancio, la quota associativa che ogni socio dovrà versare per partecipare alle attività previste e per usufruire dei servizi e delle infrastrutture che l’Associazione metterà a loro disposizione, potendo, inoltre, determinare una quota associativa differenziata per ogni categoria di Socio.
Al Consiglio Direttivo sono inoltre delegati tutti i poteri che stabilisce il Codice Civile in materia.
Art. 9 – Presidente e Vice Presidente
Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio. Il presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento o impossibilità del presidente le funzioni sopraccitate sono svolte dal vicepresidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo, ha facoltà di aprire conti correnti bancari e postali, operare su di essi anche allo scoperto, incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanze e liberatorie ad Enti Pubblici e Privati, Banche, Istituti di credito in genere, Cassa depositi e prestiti ed Uffici postali.
Essi possono stipulare qualsiasi contratto per il raggiungimento degli scopi sociali, contrarre mutui ed effettuare tutte le operazioni eventualmente richieste per accedere ai finanziamenti erogati dalle Banche, rilasciando in garanzia effetti in bianco.
Essi sono delegati ad intestarsi le autorizzazioni e le licenze amministrative qualora necessarie allo svolgimento dello scopo sociale. Il Presidente deve convocare il Consiglio a mezzo di telegramma o raccomandata o mezzo idoneo a dimostrare il ricevimento da parte del destinatario (Cfr assemblea) inviata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o verbalmente per particolari urgenze. Al Presidente spetta la prevalenza del voto in Consiglio Direttivo quando questo sia composto da un numero pari di Consiglieri, o quando in seduta siano presenti un numero pari di Consiglieri. Spetta al Presidente ed al Vice Presidente congiuntamente proporre al Consiglio Direttivo l’espulsione di un Socio.
Art. 10 – Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
* acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
* lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
* sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
j) rendite patrimoniali.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto.
Art. 11 – Bilancio
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.
Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.
Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione.
Art. 12 – Modifica statuto e scioglimento associazione
Ogni modifica al presente Statuto, compreso lo scioglimento anticipato, potrà essere approvato dall’assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta di tutti i Soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento delle quote associative alla data di convocazione. La richiesta di modifica dello Statuto dovrà essere posta all’Ordine del Giorno su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto o del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo congiuntamente. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazione di promozione sociale di finalità similari.
Art. 13 – Norme generali
Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Quarrata, lì 4/3/2006