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Statuto
Nasce in data 4/03/2006 l'associazione "Orizzonte Cultura"
ATTO COSTITUTIVO
In Quarrata, via G. Galilei n. 17, si sono riuniti il 4/3/2006 per costituire un'associazione culturale i seguenti cittadini:
- Francesco Baldassarri;
- Consuelo Battistelli;
- Andrea Bonfiglio;
- Maurizio Martini;
I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Andrea Bonfiglio, il quale a sua volta nomina a suo segretario il sig. Francesco Baldassarri. Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo statuto che, dopo ampia discussione, viene approvato all'unanimità. Lo statuto stabilisce che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. Indica inoltre gli scopi dell'associazione, che sono:
1) promuovere la diffusione della cultura in ognuna delle sue forme: la cultura delle arti, dello sport e del vivere civile.
2) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento degli obiettivi descritti al punto 1).
I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata "Orizzonte Cultura", con sede in via G. Galilei n. 17, Quarrata (PT). Nominano inoltre i seguenti signori a ricoprire le seguenti cariche sociali: Francesco Baldassarri (Consigliere), Consuelo Battistelli (Consigliere), Andrea Bonfiglio (Presidente), Maurizio Martini (Consigliere).
Quarrata, lì 4/3/2006
Francesco Baldassarri
Consuelo Battistelli
Andrea Bonfiglio
Maurizio Martini
STATUTO
ART. 1 - Denominazione e sede sociale
E' costituita con sede in via G. Galilei n. 17 a Quarrata (PT) un'associazione culturale denominata "Orizzonte Cultura".
ART. 2 - Scopo
L'associazione è indipendente, apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere la diffusione della cultura in ognuna delle sue forme: la cultura delle arti, dello sport e del vivere civile.
L'associazione intende aderire e/o promuovere e/o organizzare manifestazioni ed eventi che siano utili al raggiungimento degli scopi descritti al precedente comma.
ART. 3 - Organi dell'associazione
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.
Le cariche sociali non comportano alcuna indennità di carica.
ART. 4 - Soci
Possono far parte dell'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Per associarsi è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. In relazione all'ammissione del richiedente decide, in modo inappellabile, il Consiglio stesso. In caso di rifiuto d'iscrizione, la domanda non può essere ripresentata prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo parere negativo.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Tale quota non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
Tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa hanno diritto a:
partecipare all'assemblea dei soci;
elettorato attivo e passivo;
presentare proposte;
partecipare alle manifestazioni promosse dall'associazione;
essere informati riguardo l'attività dell'associazione.
Gli stessi soci hanno il dovere di:
pagare la quota annua associativa;
informarsi riguardo l'attività dell'associazione;
collaborare con l'associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali;
rispettare il presente statuto.
La qualifica di socio può venire meno per:
dimissioni da parte del socio;
morosità nel versamento delle quote;
radiazione deliberata in maniera inappellabile dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro chi commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
scioglimento dell'Associazione.
In caso di dimissioni o di esclusione del socio, l'Associazione non è tenuta al rimborso della quota associativa.
ART. 5 - Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è sovrana.
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata obbligatoriamente dal Presidente almeno una volta nell'anno solare. L'Assemblea può essere inoltre convocata in seduta straordinaria su decisione del Presidente, della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
Le convocazioni sono rese pubbliche tramite canali d'informazione adeguati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. L'Assemblea dei soci discute le linee programmatiche dell'attività, esamina annualmente il fondo comune, elegge le cariche sociali secondo le scadenze previste dal presente statuto, prende atto di nuove iscrizioni accettate dal Consiglio Direttivo, apporta eventuali modifiche allo statuto, delibera lo scioglimento dell'Associazione e delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. Le deliberazioni assembleari, come pure i rendiconti economici-finanziari, sono permanentemente a disposizione dei soci.
ART. 6 - Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto. Per la prima volta la nomina del Presidente viene effettuata nell'atto costitutivo.
Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di rappresentanza a uno o più membri del Consiglio Direttivo o, per motivi gestionali, ad uno o più soci.
In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, il potere di rappresentanza è attribuito al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo.
ART. 7 - Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da un minimo di 2 (due) membri ad un massimo di 9 (nove). Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente ha valore doppio.
Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:
coadiuvare il presidente nella direzione dell'associazione secondo le linee di programma deliberate dall'Assemblea dei soci e conformemente agli scopi dell'Associazione stessa;
predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
attuare le decisioni dell'assemblea dei soci;
stabilire annualmente gli importi delle quote sociali;
deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
verbalizzare il contenuto di ciascuna propria riunione.
ART. 8 - Patrimonio
Il Patrimonio dell'Associazione è formato:
dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
dai contributi di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche;
da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali.
E' previsto:
Il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse;
l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano in data 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.
ART. 9 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
ART. 10 - Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci o tra i soci medesimi sono destinate allÂ’esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.
ART. 11 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia ogni decisione al Presidente dell'Associazione nel rispetto delle leggi dello Stato.
Visto, discusso e sottoscritto:
Francesco Baldassarri
Consuelo Battistelli
Andrea Bonfiglio
Maurizio Martini
Quarrata, lì 4/3/2006